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a chi ci rivolgiamo

La riforma è rivolta sia all’imprenditore che alle imprese esercitate in forma societaria.
Per esse, e in special modo per quelle strutturate in forma di società di capitali, vi sono adempimenti e obblighi derivanti dalla modifica ad una serie di norme del Codice Civile

Si segnala che la modifica apportata all’articolo 2477 del Codice Civile impone la nomina dell’organo di controllo o del revisore qualora la società:

• Sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• Abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
• L’obbligo di mantenere in essere l’organo di controllo quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

• Controllare lo statuto della società per uniformarlo, eventualmente, alle nuove norme (entro il 16.12.2019);
• Se ricorrono i presupposti, nominare alternativamente un collegio sindacale composto da tre membri,
   un sindaco unico oppure un revisore contabile o una società di revisione
(entro il 16.12.2019);
• Organizzare e strutturare l’azienda
nel rispetto dell’individuazione delle situazioni di crisi e quindi di allerta.

Qualora la società non proceda alla nomina di un organo di controllo il Registro delle Imprese (CCIAA) potrà imporre detta nomina previa segnalazione.